Art. 7.
(Divieti).

      1. È fatto divieto a ogni perito immobiliare e ad ogni soggetto alle sue dipendenze di:

          a) fare od offrire di fare, per un costo aggiuntivo, riparazioni all'edificio o all'immobile per il quale ha ricevuto l'incarico di eseguire una perizia immobiliare;

          b) redigere, a pagamento, una perizia immobiliare per un edifico o un immobile

 

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al quale sia interessato finanziariamente o per il quale abbia un interesse alla vendita;

          c) offrire o pagare un compenso in qualsiasi forma al cliente, all'intermediario, all'agente o ad un rappresentante del cliente per conto di una persona o di una ditta;

          d) accettare l'incarico di eseguire una perizia immobiliare o redigere il rapporto di una perizia immobiliare per il quale l'assunzione e il pagamento della parcella siano condizionati alle conclusioni del rapporto, al conseguimento di particolari obiettivi o alla conclusione della trattativa relativa all'edificio o all'immobile interessato;

          e) divulgare qualsiasi informazione relativa ai risultati della perizia immobiliare senza il consenso scritto del cliente o di un suo rappresentante, a meno che quanto rilevato nel corso dell'ispezione non costituisca un rischio immediato, non rilevabile immediatamente da terzi, per la salute o per la sicurezza;

          f) accettare compensi di qualsiasi genere da più di una delle parti interessate alla trattativa relativa all'edificio o all'immobile oggetto di perizia immobiliare.